Benvenuti nel nuovo Sito dell'I.C. "P.A. Coppola" di Catania

logo scuolaA partire dal 3 febbraio 2019, tutte le notizie dell'I.C. "P.A. Coppola" di Catania sono pubblicate su questo sito. La realizzazione del nuovo sito è il risultato di un progetto interno all’Istituto, finalizzato a migliorare la comunicazione istituzionale e la trasparenza amministrativa nel rispetto della normativa di riferimento. Auspichiamo il gradimento della nostra utenza e auguriamo buona navigazione!

AVVISO AI GENITORI - L. 448/98 LIBRI DI TESTO a. s. 2023/2024

Avviso ai genitori - Legge 448/98 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024  

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmettono la Circolare n.16 del 01/08/2023 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio – Servizio 5 e il modello di domanda.

Si comunica ai Sigg. genitori che le istanze di partecipazione andranno presentate all’ufficio di segreteria in via Caracciolo 114 nei giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 a partire da giovedì 07 settembre p.v. e fino al 13 ottobre 2023.

 Circolare n.1/2023/24 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024 - L.448/98 - Art.27

Unica - La scuola di tutti

 

Unica è la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito pensata per raccogliere strumenti e risorse utili per gli studenti e le famiglie. Un modo nuovo per avvicinare scuola, studenti, famiglie. Un mondo di servizi digitali per accompagnare ragazze e ragazzi nel percorso di crescita, per aiutarli a fare scelte consapevoli e a coltivare e far emergere i loro talenti.

Clicca per visitare la piattaforma  Clicca per conoscere le iniziative della scuola

 

Provvedimenti organi indirizzo-politico

In relazione a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 144/2014: "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni" del 20 ottobre 2014, le istituzioni scolastiche non sono soggette all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art.14 del D.lgs 33/2013.

 


Dlgs 33/2013

Articolo 13, comma 1, lettera a
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

 

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.


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