Benvenuti nel nuovo Sito dell'I.C. "P.A. Coppola" di Catania

logo scuolaA partire dal 3 febbraio 2019, tutte le notizie dell'I.C. "P.A. Coppola" di Catania sono pubblicate su questo sito. La realizzazione del nuovo sito è il risultato di un progetto interno all’Istituto, finalizzato a migliorare la comunicazione istituzionale e la trasparenza amministrativa nel rispetto della normativa di riferimento. Auspichiamo il gradimento della nostra utenza e auguriamo buona navigazione!

AVVISO AI GENITORI - L. 448/98 LIBRI DI TESTO a. s. 2023/2024

Avviso ai genitori - Legge 448/98 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024  

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmettono la Circolare n.16 del 01/08/2023 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio – Servizio 5 e il modello di domanda.

Si comunica ai Sigg. genitori che le istanze di partecipazione andranno presentate all’ufficio di segreteria in via Caracciolo 114 nei giorni di ricevimento martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 a partire da giovedì 07 settembre p.v. e fino al 13 ottobre 2023.

 Circolare n.1/2023/24 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024 - L.448/98 - Art.27

Unica - La scuola di tutti

 

Unica è la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito pensata per raccogliere strumenti e risorse utili per gli studenti e le famiglie. Un modo nuovo per avvicinare scuola, studenti, famiglie. Un mondo di servizi digitali per accompagnare ragazze e ragazzi nel percorso di crescita, per aiutarli a fare scelte consapevoli e a coltivare e far emergere i loro talenti.

Clicca per visitare la piattaforma  Clicca per conoscere le iniziative della scuola

 

Enti di diritto privato controllati

Tale voce attualmente non è prevista nella scuola.


dlgs 33/2013

Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

 

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